Dedicato ai Padri Padroni
Le punizioni umilianti ai figli possono costituire abuso dei mezzi di correzione
È reato umiliare i bambini
(Cassazione 16491/05)
Infliggere ai figli minori punizioni umilianti può costituire reato ogniqualvolta non si rispetti la dignità dei bambini. Lo ha stabilito la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione confermando la sentenza di condanna della Corte di Appello di Torino nei confronti di un padre che aveva chiuso in cantina il figlio di due anni sottoponendolo a continue umiliazioni verbali e fisiche. La Suprema Corte ha chiarito in proposito che, per configurare il reato di "abuso dei mezzi di correzione e di disciplina" previsto dal Codice Penale non sono richiesti solo abusi fisici; anche gli abusi psichici, cioè quelli che possono causare disturbi allo sviluppo del bambino, comportano conseguenze penali. Così, le continue umiliazioni alle quali aveva sottoposto il bambino rinchiuso in cantina sono costati al padre - denunciato dalla madre - tre mesi di reclusione.(22 giugno 2005)
È reato umiliare i bambini
(Cassazione 16491/05)
Infliggere ai figli minori punizioni umilianti può costituire reato ogniqualvolta non si rispetti la dignità dei bambini. Lo ha stabilito la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione confermando la sentenza di condanna della Corte di Appello di Torino nei confronti di un padre che aveva chiuso in cantina il figlio di due anni sottoponendolo a continue umiliazioni verbali e fisiche. La Suprema Corte ha chiarito in proposito che, per configurare il reato di "abuso dei mezzi di correzione e di disciplina" previsto dal Codice Penale non sono richiesti solo abusi fisici; anche gli abusi psichici, cioè quelli che possono causare disturbi allo sviluppo del bambino, comportano conseguenze penali. Così, le continue umiliazioni alle quali aveva sottoposto il bambino rinchiuso in cantina sono costati al padre - denunciato dalla madre - tre mesi di reclusione.(22 giugno 2005)
"Dal processo educativo va bandito ogni elemento contraddittorio rispetto allo scopo ed al risultato che il nostro ordinamento persegue, in coerenza con i valori di fondo assunti nella Costituzione della Repubblica, non può più ritenersi lecito l’uso della violenza, fisica o psichica, sia pure distortamente finalizzato a scopi ritenuti educativi: ciò sia per il primato attribuito alla dignità della persona del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione (se non addirittura di disposizione) da parte degli adulti; sia perché non può perseguirsi, quale meta educativa, un risultato di armonico sviluppo di personalità, sensibile ai valori di pace, tolleranza e convivenza, utilizzando mezzi violenti e costrittivi che tali fini apertamente contraddicono".
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